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Da ricordare...

Da ricordare... - Laboratori OIKOS s.r.l.

  

 

D.Lgs 151/2015: PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI

Una modifica al Testo Unico rende possibile lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonchè di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

NUOVE NORME DI PREVENZIONE INCENDI

Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno del 3/08/15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/08/15, e dell'allegato contenente le norme tecniche di prevenzione incendi, dal 18/11/15 è vigente il nuovo codice di prevenzione incendi.

 ABROGAZIONE REGISTRO INFORTUNI

Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all'attuazione delle deleghe del "Jobs Act" (legge 10 N° 183 del 10/11/14) riguarda l'abolizione del registro infortuni a decorrere dal 23/12/15.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI CON VOUCHER

Il Voucher Lavoro è sottoposto a sorveglianza sanitaria se esposto ad un rischio normato da parte dell'azienda utilizzatrice. La specifica arriva dall'art. 20 del Decreto Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151.

INFORTUNI NUOVO OBLLIGO DAL 12/10/17

Vedi articolo sottoriportato.

 

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SORVEGLIANZA SANITARIA AZIENDALE

 

  • Cos'è la Sorveglianza Sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. In pratica si tratta di un'attività complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l'insorgenza di malattie professionali, si può definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati  dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti  del rischio lavorativo.

  • Quando occorre fare la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro  nei quali sono presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori. Naturalmente prima devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti, tecnici e/o procedurali per eliminare o ridurre tali rischi.In ogni caso, la periodicità delle visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria dipende dal livello di esposizione al rischio riscontrato sul luogo di lavoro, dopo un’attenta valutazione.

 

  • Chi è soggetto a Sorveglianza Sanitaria?

Ad esempio i lavoratori quando utilizzano i videoterminali per venti o più ore la settimana, quando sono esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute, all’amianto o al rumore, ad agenti cancerogeni e biologici, a raggi X e sostanze radioattive, a radiazioni ottiche artificiali, a radiazioni ultraviolette e infrarosse, a vibrazioni o quando sono sottoposti a movimentazione manuale dei carichi. Questi sono solo alcuni dei casi previsti per legge. 

 

INFORTUNI: nuovo obbligo 

L'obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro che implichino anche solo un giorno di assenza dal lavoro (escludendo quello in cui si è verificato l’evento),  consiste nel notificare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l’evento, per i quali non era previsto l’obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/65. La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi, mentre resta l’obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l’evento. 

Connesso all’entrata in funzione del SINP scatta l’obbligo, previsto dall’art. 18 c. 1 lett. r) D. Lgs. n. 81/2008, di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Da ciò ne consegue che esclusivamente dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro dovranno adempiere a due distinti doveri:

1. trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;

2. trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

 

 

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  • 26/03/2023
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